Tra i compiti del Centro di Coordinamento RAEE vi è la predisposizione e la gestione di un registro per la raccolta dei quantitativi di RAEE, sia domestici sia professionali, gestiti annualmente da tutti gli impianti presenti in Italia. L’insieme delle competenze del Centro di Coordinamento RAEE è definito dagli articoli 33 e 34 del Decreto Legislativo 49/2014 che recepisce i contenuti della Direttiva europea 2012/19/UE. Ogni anno il Centro di Coordinamento pubblica in un Rapporto i risultati delle dichiarazioni ricevute e misura il target di raccolta rispetto agli obiettivi previsti dalla Direttiva europea. I dati sono disponibili anche sul sito raeeitalia.it.
Il Decreto Legislativo 49/2014 prevede che gli impianti che gestiscono i RAEE abbiano l’obbligo di iscrizione all’apposito registro predisposto dal Centro di Coordinamento RAEE e della comunicazione annuale delle quantità di RAEE gestite. A partire dal 2019 la comunicazione è effettuata sulla base delle sei categorie previste dall’allegato III del Decreto Legislativo 49/2014. L’iscrizione al registro è gratuita ed è obbligatoria anche per gli impianti che svolgono attività di sola movimentazione e stoccaggio RAEE. Il mancato rispetto di questi obblighi determina una sanzione economica che varia da 2.000 a 20.000 euro.
Per assicurare “Adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore” il Centro di Coordinamento RAEE deve stipulare - come previsto dall’articolo 33 (comma 5 lettera g) del Decreto Legislativo 49/2014 - un accordo con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori. Nel 2021 è stato rinnovato l’Accordo sul trattamento firmato dal Centro di Coordinamento e da ASSORAEE, ASSOFERMET e ASSORECUPERI. Il documento, tuttora in vigore, definisce i requisiti minimi di trattamento e le modalità operative di verifica affinché un impianto possa essere “accreditato” e possa quindi ricevere e trattare i RAEE domestici gestiti dai Sistemi Collettivi.